Art. 18.
(Politica estera).
1. Nelle materie in cui ha competenza legislativa, la regione promuove accordi e collaborazioni con altri Stati e con enti territoriali di altri Stati per favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali, anche mediante forme organizzative di raccordo e di gestione di attività di comune interesse.
2. La regione partecipa alla formazione degli accordi internazionali di interesse regionale e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli stessi nelle materie di propria competenza.
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3. La regione può svolgere attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero nelle materie in cui ha competenza legislativa dandone comunicazione preventiva allo Stato.
4. La regione promuove e coordina la politica transfrontaliera e le iniziative di cooperazione transnazionale degli enti locali con le collettività o con le autorità territoriali interne ad altri Stati.
5. L'attività di cui al presente articolo avviene secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.